FAQ - Fonti rinnovabili

Nota sull’aggiornamento Ed.3: il 30/12/2024 è entrato in vigore il decreto legislativo 25/11/2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che ha ridisegnato i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi.

In particolare il decreto individua all’art. 6 le tre tipologie di regimi amministrativi cui è soggetta la realizzazione dei suddetti interventi, quali (si riporta il rispettivo articolo di riferimento):

- attività libera (art. 7);

- procedura abilitativa semplificata - PAS (art. 8);

- autorizzazione unica (art. 9).

Gli interventi realizzabili secondo i regimi di cui sopra sono individuati rispettivamente agli allegati A, B e C al decreto.

Si evidenzia che, rispetto alla disciplina previgente, non trova più applicazione il regime di dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).

Tra i principali aspetti comuni introdotti si sottolineano i seguenti:

- ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti restano ferme le disposizioni di cui al DPR 380/2001 in materia edilizia, (art 1 c. 1 secondo periodo);

- con riferimento all’art. 1 c.1 terzo periodo, resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 125 del D.P.R. n. 380/2001 in merito alla denuncia dell’inizio lavori;

- gli interventi afferenti ai regimi di edilizia libera e di PAS non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 152/2006 (art. 13 c. 1), ovvero V.I.A. o assoggettabilità a V.I.A.

1. Alla luce delle disposizioni contenute negli allegati al Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, che riordina il regime autorizzativo degli impianti FER. Il quesito è il seguente: "Un'azienda vorrebbe realizzare, su lotto a destinazione produttiva, limitrofo a quello dove svolge la propria attività, un grande spazio ad uso parcheggio coperto, per i numerosi dipendenti, con tettoie fotovoltaiche e cabina di consegna per una potenza nominale dell'impianto di 300 kW. Tenendo conto che l'opera è riconducibile (anche) a quelle realizzabili, sotto il profilo edilizio, con CILA ai sensi dell'art. 118, comma 2, lettera f, della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vuole comprendere se l'intervento edilizio ora prevale (sotto il profilo del regime autorizzativo) rispetto a quello relativo alla Regione Umbria - Servizio: Energia, Ambiente, Rifiuti - Sezione: Ciclo Rifiuti e Risorse Energetiche Esperti PNRR – P.T. Cluster C, procedura n. 9 “Autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione nonché opere connesse e infrastrutture indispensabili” realizzazione di un impianto FER in considerazione del fatto che quest'ultimo sembrerebbe ora rientrare fra quelli realizzabili in attività libera (Allegato A, Sezione I, comma 1, lettera b, punto 1, al D.Lgs. 190/2024)." Prendendo atto di quanto previsto dal citato decreto, si domanda inoltre se la DILA è da considerarsi uno strumento per la realizzazione di impianti FER o, invece, scompare definitivamente.

Dal punto di vista della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 190/2024 l’intervento rientra nella fattispecie di cui all’ Allegato A, Sezione I, comma 1 lettera b punto 1 e pertanto in attività libera solo se l’impianto solare fotovoltaico, posto su struttura o manufatto fuori terra diversi da edificio, è a servizio di edifici. 

L’attività libera è disciplinata all’art. 7 dello stesso decreto legislativo e, ai sensi del comma 1:

- è subordinata alla presentazione del modello unico semplificato, di cui al comma 10, da inoltrare al gestore di rete. Con i tempi previsti nel comma 10 il modello, adottato ai sensi dell’art. 25 comma 3 lettera a) del dlgs 199/2021, verrà esteso anche agli interventi in attività libera. Questo attualmente è articolato in due parti: parte I, da inviare prima dell’inizio lavori e volto sostanzialmente a richiedere la connessione alla rete elettrica dell’impianto, e parte II, da inviare a fine lavori;

- per gli aspetti edilizi legati al DPR 380/2001, resta fermo quanto previsto dall’art. 1 comma 1, secondo e terzo periodo, in merito all’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse (ad. es. cabina di consegna) o infrastrutture indispensabili ed alla dichiarazione di inizio lavori di cui all’art. 125 del DPR 380/2001. Gli adempimenti ai sensi del dlgs 190/2024 per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, vanno in parallelo con quelli edilizi, non vi è alcuna prevalenza tra l’uno e gli altri. Nelle more dell’estensione del modello unico semplificato agli interventi di cui all’art. 7 del dlgs 190/2024, il proponente dapprima procede all’inoltro della parte I del modello unico semplificato; una volta ottenuta la connessione alla rete elettrica, in esito al riscontro del gestore di rete sulla parte I del modello, si attiverà sul fronte degli adempimenti edilizi ai sensi del DPR 380/2001 e della LR 1/2015 per acquisire tutti i titoli necessari e per la dichiarazione di inizio lavori. Come ultimo step procederà alla presentazione della parte II del modello unico semplificato, a lavori ultimati.

In merito alla DILA, si conferma che non rientra più tra i regimi amministrativi previsti (art. 6 del dlgs 190/2024) per la realizzazione e l’esercizio di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili.

2. Si richiede un chiarimento in merito al regime autorizzativo di un impianto fotovoltaico con moduli a terra della potenza nominale di 491,84 kW in area produttiva e in assenza di vincoli paesaggistici. 

Con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 25 novembre 2024 n.190 entrato in vigore il 30/12/2024 (Allegato A - Sezione I, punto 1 lett. c), l'intervento rientrerebbe in attività libera. Si chiede conferma del regime autorizzativo dell'intervento e nel caso si tratti di attività libera, se il proponente debba comunque presentare una comunicazione al Comune tramite SUAPE (es. CILA) e con quali allegati obbligatori. Al fine di chiarire al meglio la tipologia di impianto proposto, si riporta di seguito una breve descrizione dello stesso:

Si intende realizzare un impianto fotovoltaico su una superficie di terreno a destinazione industriale insistente sui terreni adiacenti i fabbricati della Società XXX nella zona industriale L, in ampliamento ad uno già realizzato.

L’impianto, di potenza nominale pari a 491,84 KWp e con potenza massima in immissione di circa 375 KW, sarà connesso alla rete MT del gestore locale di rete e-distribuzione ed opererà in regime di autoconsumo e di “RITIRO DEDICATO”: l’energia elettrica prodotta sarà riversata nella cabina di campo dell’altro impianto fotovoltaico esistente, sempre di proprietà XXX e situato a fianco di quest’ultimo.

Il sito di interesse presenta una superficie di circa 7.130 m2 e si inserisce in un contesto produttivo, nell’area dello stabilimento industriale di XXX..

L’impianto fotovoltaico sarà installato a terra nella parte posta a sud ovest del capannone principale.

Verranno utilizzate strutture portamoduli infisse a terra, fisse e rivolte a sud con un’inclinazione di 30°. I moduli fotovoltaici installati avranno potenza nominale pari a 580 W e saranno installati “a terra” su strutture fisse metalliche bipalo direttamente infisse nel terreno.

Il progetto non ricade all’interno di nessun vincolo paesaggistico. All’interno delle NTA del PRG del Comune XXX non sono presenti prescrizioni specifiche per quanto concerne la tipologia di progetto considerato.

L’allegato A, sezione I del d.lgs. 190/2024 contiene gli interventi di nuova realizzazione. Dato che, da quanto ha scritto, risulta che l’impianto sia in ampliamento ad uno già realizzato, va controllato in quale delle fattispecie di interventi su impianti esistenti, lo stesso possa rientrare; considerando che nel caso di specie c’è un incremento dell’area occupata dall’impianto esistente, l’intervento potrà ricadere nell’allegato B sezione II numero 1 lettera a) oppure nell’allegato C a seconda che l’incremento dell’area occupata dall’impianto esistente sia inferiore o superiore al 20 per cento.

Con l’occasione si sottolinea che:

- in qualsiasi regime amministrativo si ponga l’intervento, ai sensi dell’art. 1 comma 1 secondo periodo resta ferma la normativa tecnica di cui al DPR 380/2001 ai fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili. Pertanto se il progetto dovesse prevedere la realizzazione di nuove opere edilizie costituenti opere connesse, il proponente deve comunque acquisire il titolo edilizio necessario;

- se l’intervento ricadesse in edilizia libera la modalità di presentazione è stabilita all’art. 7 comma 10, che estende il modello unico semplificato a tutti gli interventi di cui allo stesso articolo. Il modello unico semplificato va inoltrato al gestore di rete.

3.Si richiede di conoscere se un produttore non socio, che si impegna a fornire l'energia ad una comunità energetica quale produttore terzo, può essere considerato come soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 42-bis del DL 30/12/2019 n.162 e quindi usufruire di quanto previsto dalla lettera C) comma 1 dell'art. 6 del RR n.7/2011. Quale forma di impegno deve essere fornita?

Ai sensi dell’art. 6 c. 1 lettera c) del RR 7/2011, il produttore che mette a disposizione l’impianto, per essere soggetto di cui al comma 2 dell’art. 42-bis del DL 162/2019 e di cui all’art. 31 d.lgs. 199/2021, deve fare parte della CER. A dimostrazione dell’assetto energetico vanno acquisiti atto costitutivo e statuto della comunità energetica rinnovabile.

4. Si chiede se le percentuali di potenzialità fotovoltaica indicate all'art.6 del RR 7/2011 e ss.mm.ii. continuino ad essere applicabili anche in seguito all'entrata in vigore del T.U. FER per le istanze di PAS acquisite al protocollo dopo il 01/01/2025.

Sì, il r.r. 7/2011, così come modificato dal r.r. 4/2022 nelle more dell’adeguamento regionale, continua ad applicarsi, come anche la relativa modulistica approvata con D.G.R. 920 del 18/09/2024 con tutti i rinvii in essi contenuti, relativi ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi, devono intendersi riferiti al D.Lgs. 190/2024.

5. Una società di servizi (Proponente) in virtù di contratto di superficie stipulato con azienda agricola di anni 20 (anni sufficienti per legittimare la disponibilità delle aree per tutta la durata della vita utile dell'intervento?) ha trasmesso alla scrivente amministrazione una DILA acquisita agli atti con prot. del 9 Gennaio 2025 per installazione di impianto agrivoltaico di potenza inferiore a 1 MW dichiarando che la totalità della produzione dell’impianto PV verrà messa a disposizione per l’autoconsumo delle utenze della CER XXX “”. La richiesta è corredata di autodichiarazioni e altri atti di assenso e nulla osta di soggetti terzi (compresa concessione per la disponibilità delle aree pubbliche) pertanto non richiesta indizione di CdS da parte del comune. Preso atto della nota della Regione Umbria 3139_2025 del 23 gennaio 2025, considerato l'entrata in vigore in data 30.12.2024 del TU D.Lgs. 190/2024, che abroga anche l'art.6-bis del D.Lgs. 28/2011, dovremmo fare l'ordine motivato di non effettuare l'intervento (entro i 30 gg), nonostante lo stesso proponente abbia allegato anche notifica preliminare con inizio lavori) in quanto la DILA non trova più applicazione come regime amministrativo? Il proponente dovrà quindi adeguarsi alle tipologie del nuovo testo unico (190/2024) e quindi presentare adeguato titolo edilizio al comune e poi eventualmente, se rientrante nella fattispecie, esercitare in regime di "attività libera"? Per quanto concerne la categoria "agrivoltaico" rimangono come riferimento le Linee Guida Ministeriali? il soggetto è obbligato a costituire ATI con la Società Agricola per dimostrare la continuità dell'attività agricola e pastorale?

Si risponderà per punti, secondo i diversi quesiti posti:

1. Dal 30 dicembre 2024 è in vigore il d.lgs. 25/11/2024, n. 190, che non prevede più, tra i regimi autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di impianti FER, la DILA. Pertanto la DILA presentata il 9 gennaio 2025 deve essere ritenuta irricevibile, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge 07/08/1990, n. 241, ed il proponente è tenuto a presentare l’intervento secondo uno dei regimi amministrativi vigenti, individuati dall’art. 6 del d.lgs. 190/2024.

A tal proposito si fa presente che, essendo state rilevate interferenze con opere pubbliche, soggette al regime concessorio di cui all’art. 10 del d.lgs. 190/2024), ai sensi dell’art. 7 comma 8 dello stesso dlgs, gli interventi riportati in allegato A sono comunque soggetti a PAS. Pertanto l’intervento descritto nonostante con caratteristiche ricadenti nell’allegato A, sezione I, numero 1, lettera e, è soggetto a PAS di cui all’art.8. Per l’applicabilità della procedura abilitativa semplificata, devono ricorrere anche tutte le condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo in merito alla compatibilità con gli strumenti urbanistici approvati e non contrarietà con gli strumenti urbanistici adottati ed alla disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto.

2. Ai sensi dell’art. 8 comma 4 il progetto va corredato della documentazione ivi elencata ed in particolare ai sensi della lettera b il proponente deve attestare la legittima disponibilità per tutta la durata della vita utile dell’intervento.

3. Ai sensi dell’art. 10 comma 3, il titolare della concessione deve presentare la PAS entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione.

4. Per quanto riguarda le linee guida in materia di impianti agrivoltaici MITE/MASE del giugno 2022, queste restano valide: la dimostrazione del rispetto dei requisiti A e B di cui alle predette linee guida è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico”. Il proponente non è obbligato a costituire una ATI con una Società Agricola, per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto agrivoltaico, tranne nel caso in cui il progetto acceda a contribuiti statali o comunitari, per i quali sono richiesti specifici requisiti (vedasi parte III delle linee guida impianti agrivoltaici).

5. Per completezza di informazione si ricorda che l’impianto descritto non è soggetto alle limitazioni di cui all’art. 20, comma 1-bis del d.lgs. 199/2021, esclusivamente in quanto è finalizzato alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, ai sensi dell’art. 31 del medesimo decreto, né al rispetto della potenzialità fotovoltaica di cui all’art. 6 del R.R. 7/2011, pertanto è necessario che in caso di PAS la documentazione di progetto contenga lo statuto ed il regolamento della comunità energetica a cui l’impianto andrà asservito. La presentazione della PAS deve avvenire tramite il modello di cui alla DGR 920 del 18/9/2024.

6. Nell’ambito della procedura di PAS resta fermo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 secondo e terzo periodo: acquisizione dei titoli edilizi necessari per la realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili (ad es. cabina, recinzione...) e la denuncia inizio lavori ai sensi dell’art. 125 del DPR 380/2001.

7. Ai sensi dell’art. 8 comma 9 e nei termini ivi definiti, il soggetto proponente richiede la pubblicazione sul BUR dell’avviso di perfezionamento del titolo abilitativo.

6. Richiesta chiarimenti in merito alla nota regionale 3139_2025 del 23 gennaio 2025 con oggetto D.Lgs. 25/11/2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.” (c.d. Testo Unico FER): primi indirizzi applicativi per i regimi di attività libera e procedura abilitativa semplificata."

Il periodo riportato a pag. 3 "Per le procedure in corso, ovvero quelle per cui la verifica di completezza della documentazione presentata risulta alla data del 30/12/2024, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 190/2024."

- per "procedure in corso" si intendono alla data del 30.12.2024 (entrata in vigore del 190/2024) oppure alla data di ricezione della nota regionale interpretativa del nuovo Testo Unico (23.01.2025)?

La risposta è all’art. 15 “Abrogazioni e disposizioni transitorie” comma 2 del d.lgs. 190/2024 che riporto integralmente:

“2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Ciò che detta gli indirizzi è il decreto legislativo entrato in vigore il 30 dicembre 2024 e non la nota della Regione redatta allo scopo di segnalare i primi indirizzi applicativi.

7. Qual è l'iter autorizzativo per l'installazione di un impianto fotovoltaico in copertura, su magazzino agricolo ubicato nella Zona Speciale di Conservazione, Sito Natura 2000. Specifico che sono già in possesso di SCREENING DI INCIDENZA propedeutico alla realizzazione di detto impianto che allego alla presente. L'impianto in questione ha una potenza pari a 99.00 kWp. Il quesito che pongo riguarda la presentazione di eventuali ulteriori autorizzazioni da richiedere alla Regione Umbria.

Per l’impianto descritto, essendo già stata espletata con esito favorevole la valutazione di Incidenza, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e della L.R. 1/2015, non sono richieste ulteriori autorizzazioni da parte dell’Amministrazione regionale. 

Infatti, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto, il regime amministrativo previsto, ai sensi del decreto legislativo 25/11/2024, n. 190, è la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo, cui si rimanda.

Quanto sopra in virtù del fatto che l’intervento rientra tra quelli di cui all’Allegato A, Sezione I, numero 1, lettera a) del d.lgs. 190/2024, e poiché ricade all’interno del sito Natura 2000/ZSC, ai sensi dell’art. 7, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, è soggetto alla procedura abilitativa semplificata (PAS), di competenza del comune sede d’impianto.

8. Regime amministrativo per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili in aree naturali protette come definite dalla L. 294/1991 alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 190/2024

Come già riportato nella comunicazione inviata a tutti i Comuni dell'Umbria prot. n. 13472-2025 avente come oggetto “D.Lgs. 25/11/2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.” (c.d. Testo Unico FER): primi indirizzi applicativi per i regimi di attività libera e procedura abilitativa semplificata”, i regimi amministrativi che regolano la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono disciplinati dal D.Lgs. 190/2024 entrato in vigore il 30 dicembre 2024.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 190/2024, nel caso in cui gli interventi di costruzione ed esercizio di impianti alimentati a fonti rinnovabili con le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ricadano in area naturale protetta ai sensi della L. n. 394/1991, si ha che:

- trovano applicazione solo i regimi di procedura abilitativa semplificata, art. 8, e quello di autorizzazione unica, art. 9 del D.Lgs. 190/2024;

- il regime di attività libera, di cui all’art. 7 dello stesso decreto legislativo, non è applicabile per nessuna tipologia di intervento.

Da quanto sopra ne consegue che con riferimento al D.Lgs. 190/2024:

- anche per gli interventi compresi nell’allegato A, che tratta in generale quelli ricadenti in attività libera, si applica la PAS;

- gli interventi realizzabili in PAS diventano quelli individuati sia nell’allegato A che nell’allegato B, secondo i disposti di cui all’art. 8;

- gli interventi realizzabili in autorizzazione unica sono quelli individuati nell’allegato C, secondo i disposti di cui all’art. 9.

Infine si ribadisce che, nelle more dell’adeguamento regionale, il regolamento regionale 7/2011 così come modificato dal regolamento regionale 4/2022 resta ancora valido (fatta eccezione per le parti che individuano i regimi amministrativi applicabili), così come la modulistica di cui alla DGR 920 del 18/9/2024; questa, alla luce delle modifiche introdotte dal Testo Unico FER, è attualmente in corso di revisione.